Decreto enoturismo: nuova normativa ridisegna l’offerta

Il viaggiare per fare esperienza della cultura vinicola di un territorio attraverso la visita alle cantine, la partecipazione ad eventi e festival del vino, … ha iniziato a diffondersi nella seconda metà degli anni Novanta, ed era limitato ad esperti, appassionati e professionisti del settore. Oggi, invece, interessa un sempre maggior numero di persone, non solo nel nostro Paese.

In Italia, Città del Vino ha stimato il numero di visitatori all’intera filiera in circa 14 milioni al 2018, dato che include sia i turisti che pernottano che gli escursionisti giornalieri. Il giro d’affari complessivo è valutato in circa 2,5 miliardi di euro.

Passando alla Francia, secondo VisitFrenchWine.com – portale nazionale dedicato all’enoturismo – sono circa 10 milioni il numero di turisti del vino al 2016; di questi, 4,2 milioni (pari al 42%) sono stranieri. Il giro d’affari complessivo è pari a circa 5,2 miliardi di euro. La dinamica di lungo periodo mostra una crescita costante, con un aumento del 33% dal 2009. A crescere sono soprattutto i turisti dall’estero (+40%).

Per quanto concerne la Spagna, i dati disponibili si riferiscono solo ad un numero ristretto di aziende vitivinicole associate alle Strade del Vino attive nella penisola (ACEVIN e Rutas del Vino de España), ma ben mostrano la forza del settore. Al 2018 si contano 595 realtà aperta al pubblico; il numero di visitatori in queste strutture è 2.143.662, in leggero incremento rispetto all’anno precedente (+19%).

Nonostante l’attuale rilevanza per il nostro Paese, il turismo del vino è entrato solo di recente nel quadro legislativo italiano, con l’emanazione del decreto «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità̀ per l’esercizio dell’attività enoturistica» in data 12 Marzo 2019. Si tratta di un provvedimento strategico e consente di valorizzare ulteriormente un comparto – quello vitivinicolo – che già si contraddistingue nel mondo per le sue produzioni di eccellenza. E che oggi vanta 526 vini DOCG, DOC e IGP, con un valore alla produzione di 8,9 miliardi al 2018 (vino imbottigliato, dati Ismea-Qualivita).

Tale decreto va anzitutto a definire quali attività rientrano in tale ambito, e che quindi possono essere svolte dalle aziende vitivinicole (Art. 1). Esse sono: visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine; visite ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologico; iniziative di carattere didattico, culturale e  ricreative  svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti (compresi la vendemmia didattica, le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicola aziendali, anche in abbinamento ad alimenti).

Vengono inoltre stabiliti i requisiti generali anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e così come le linee standard per gli operatori che svolgono attività enoturistiche (Art. 2). Queste possono essere così riassunte:

  • l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 gg, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  • L’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • L’affissione di un cartello all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • La predisposizione di un sito o pagina web aziendale e di materiale informativo sull’azienda e sui prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano;
  • L’indicazione della presenza dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • La distribuzione di materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche e architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
  • La realizzazione o predisposizione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
  • La presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e i collaboratori esterni;
  • Lo svolgimento dell’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  • Lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione con personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e i collaboratori esterni.

Inoltre, viene affidata alle Regioni e alla Province Autonome la formazione tecnico-pratica degli addetti ai lavori e la vigilanza del rispetto delle norme; i Comuni, invece, si occupano di valutare le richieste di avvio dell’attività enoturistiche presentate tramite Segnalazione Certificata di Inizio di un’Attività (S.C.I.A.). Il decreto riserva al Ministero la possibilità di istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo, di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica (Art. 3).

La regione Lombardia è stata la prima ad emanare il decreto attuativo, approvando in data 22 Ottobre lo schema di Segnalazione Certificata di Inizio di un’Attività (S.C.I.A.) per l’esercizio dell’attività enoturistica (D.d.u.o. n. 15153). In Toscana il 26 novembre è stata licenziata all’unanimità in seconda commissione la proposta di legge sull’enoturismo che andrà a modificare legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana). La proposta stabilisce chi può esercitare l’attività di enoturismo e i requisiti minimi per il loro svolgimento. Per ottemperare alla legge, nei prossimi mesi si attende che anche le altre regioni italiane emanino i decreti attuativi.

La regolamentazione del turismo del vino può produrre una serie di vantaggi. Per le singole aziende, che possono trarre vantaggio dalla crescita del numero di visitatori e conoscere un incremento nella domanda di esportazione delle proprie produzioni, compensando così anche gli investimenti necessari per dotarsi dei servizi e delle attrezzature richieste dalla normativa; per il sistema Paese, che vedrebbe aumentare le entrate e le tasse derivanti dagli arrivi dei visitatori.